La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie e delle agenzie postali, postali telegratiche, e telegrafiche in vigore al 31 maggio 1947, anche se stabilita posteriormente a tale data, e' aumentata come segue:
a) la quota parte relativa all'assegno personale, nella misura del 30 per cento, con gli arrotondamenti disposti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;
b) la restante parte, per le sole ricevitorie dedotto per le ricevitorie succursali l'ammontare del concorso dell'Amministrazione per il fitto del locale nella misura del 20 per cento per le prime L. 10.000 e per le quote successive: fino a L. 50.000 del 40 per cento, da L. 50.001 a L. 80.000 del 20 per cento e oltre L. 80.000 del 10 per cento.
Lo speciale compenso di L. 5 previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, quale ulteriore concorso dell'Amministrazione nelle spese per il recapito di telegrammi ed espressi, e' aumentato del 30 per cento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le retribuzioni o paghe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, sono aumentate del 30 per cento.
Art. 3
#Comma 1
Al personale citato negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Peraltro per il personale che presti servizio per meno di sei ore al giorno il minimo di miglioramento di cui al terzo comma dell'art. 4 del citato decreto n. 778, e' calcolato in ragione di tanti sesti di L. 2500 quante sono le ore di servizio giornaliere.
Art. 4
#Comma 1
In deroga, alle disposizioni dell'art. 296 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dal regio decreto 22 maggio 1941, n. 593, e dell'art. 64 del regolamento delle ricevitorie postali e telegrafiche approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, l'Amministrazione postale e telegrafica rimborsera' l'importo delle pigioni corrisposte per la locazione degli immobili adibiti a ricevitorie, risultante da contratto scritto regolarmente registrato, sempre che non ritenga di avvalersi della facolta' di fornire essa i locali occorrenti.
Se i locali suddetti sono di proprieta' del ricevitore o gerente, l'Amministrazione versera' a costoro l'importo della pigione presunta, commisurata alla media delle pigioni corrisposte, nella zona per immobili del medesimo tipo, dati in locazione per la prima volta, nel periodo di tempo in cui i locali in questione furono adibiti a ricevitoria. La pigione presunta non potra' in nessun caso eccedere la quota, di cui al comma seguente.
La retribuzione dovuta ai ricevitori o gerenti sara' diminuita di una quota pari al 15 per cento dell'importo delle spese di gestione, aumentato ai sensi del precedente art. 1 lettera b).
Art. 5
#Comma 1
Per i servizi accessori di recapito, di trasporto e di scambio degli oggetti postali sara' corrisposto ai ricevitori e gerenti postali e postali telegrafici un compenso integrativo di L. 1000 mensili, se i servizi richiedano complessivamente una prestazione di lavoro di durata non superiore ad un'ora giornaliera, e di L. 750 mensili per ogni ora successiva di lavoro. ((1))
L'importo del compenso di cui al precedente comma non puo' superare le L. 4000 mensili.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 ottobre 1949, n. 865 ha disposto (con l'art. 4) che "Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislative 22 marzo 1948, n. 505, e' sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso:
"I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica:
a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso e' dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi".
Art. 6
#Comma 1
I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali telegrafiche o telegrafiche, hanno diritto al rimborso dei seguenti contributi, da essi corrisposti per i propri supplenti:
a) contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, e contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso e' dovuto a decorrere dalla data di istituzione dei detti contributi;
b) contributi per indennita' di licenziamento di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, limitatamente alle maggiorazioni di retribuzione (esclusa l'indennita' di carovita ed eventuali indennita' di carattere accessorio), l'importo delle quali per effetto del presente decreto e dei decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357 e 19 aprile 1947, n. 466, e' rimborsata ai ricevitori e gerenti dall'Amministrazione postale telegrafica. Il rimborso avra' la stessa decorrenza delle maggiorazioni predette.
L'indennita' di licenziamento spettante ai supplenti delle ricevitorie anzidette ai sensi del regio decreto - legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e dell'art. 25 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e' ragguagliata alla retribuzione complessivamente attribuita ai supplenti medesimi, esclusa l'indennita' di carovita ed ogni altra indennita' di carattere accessorio.
Art. 7
#Comma 1
Fra i dipendenti "vincolati da rapporti di lavoro" di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947 n. 466, sono compresi anche i procaccia a piedi di servizi provvisori, non ancora resi definitivi con decreto; non rientrano in tale categoria i dipendenti che effettuino prestazioni occasionali con retribuzione di volta in volta, pattuita.
I portalettere comunali sono considerati come dipendenti dal Comune che li ha nominati e che provvede al pagamento della paga, e dell'eventuale indennita' di carovita, anche quando ricevano dall'Amministrazione postale un compenso aggiuntivo.
La disposizione di cui alla lettera b) del citato art. 2 si intende estesa ai procaccia a piedi dei servizi provvisori non ancora resi definitivi con regolare decreto, esclusi i servizi attuati occasionalmente.
Art. 8
#Comma 1
La retribuzione dei fattorini telegrafici di cui all'art. 4 lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, e' aumentata a L. 7,20 per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese e a L. 3,60 per ciascuno dei successivi.
In corrispondenza a tale aumento l'indennita' di carovita di cui alla lettera e) del citato art. 4 resta ridotta dell'importo e con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni.
La retribuzione suppletiva di L. 4 e di L. 7 stabilita alla lettera c) del citato art. 4 e' aumentata del 30 per cento fermo rimanendo il limite massimo dell'ammontare complessivo per ogni turno di orario.
Art. 9
#Comma 1
Al personale di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.
Art. 10
#Comma 1
L'assegno temporaneo di carovita al ricevitori in quiescenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' aumentato di L. 3000 mensili.
Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.
In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, tutti i ricevitori postali e telegrafici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un contributo temporaneo nella misura di L. 170, L. 135 e L. 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni e' aumentato di L. 36.750.000.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto dal 1 gennaio 1948.
Il direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni e' di diritto vice presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e dell'Istituto assistenza, e previdenza, del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, di cui alle leggi 18 ottobre 1942, n. 1407 e n. 1408. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.
Art. 11
#Comma 1
I provvedimenti economici disposti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nei riguardi dei dipendenti statali indicati nell'art. 2 e seguenti del decreto medesimo sono applicabili con le stesse norme e decorrenze stabilite per tali dipendenti, al personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.
Art. 12
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 13
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 giugno 1947, salvo quanto e' diversamente disposto negli articoli 6 e 10 del presente decreto, nonche' negli articoli 14 e 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, richiamati nel precedente art. 9.