DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Numero 36 Anno 2005 GU 17.03.2005 Codice 005G0058

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:12:08

Art. 1

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 2

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 3

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 4

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 5

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 6

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 7

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 8

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 9

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186)).


Art. 10

#

Comma 1

Materiale specifico a rischio

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.


Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3, comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.


Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno due anni.


Art. 11

#

Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.


Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.