Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono e' lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'art. 104 dello statuto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto e' effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.
Art. 3
#Comma 1
Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le prov- ince possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. (( La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali )).
((2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attivita' ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attivita' economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attivita' medesima ))
Art. 4
#Comma 1
I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.
I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.
Art. 5
#Comma 1
La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, e' effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonche' ai sensi dell'art. 6.
Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.
Art. 6
#Comma 1
L'applicazione dell'art. 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni amministrative e' determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.
L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantita' erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.
La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno defi- nite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalita' analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, e' effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.
Con l'intesa di cui al comma 4 e' determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario.
Detta incidenza convenzionale e' applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale e' intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa e' altresi' determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.
((6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali ))
Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compen- sate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.
Art. 7
#Comma 1
Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.
Le modalita' di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.
Art. 8
#Comma 1
Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.
((2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale ))
Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, e' effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1 gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
(( 4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta ))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Art. 10-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Art. 11
#Comma 1
Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o e' ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie rela- tive all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.
La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.
Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.
Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si e' verificato il fatto che le ha originate.
Art. 12
#Comma 1
((
Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.
In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento))
Art. 13
#Comma 1
La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze.
Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalita' di cui all'art. 82 dello statuto.
La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalita' per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.
Art. 14
#Comma 1
Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.
Art. 15
#Comma 1
Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui e' stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle prov- ince di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.
Art. 16
#Comma 1
Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.
Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218.
Art. 17
#Comma 1
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.
Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale.
Art. 18
#Comma 1
Le province disciplinano con legge le modalita' e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.
In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la giunta provinciale presenta al consiglio.
Art. 19
#Comma 1
A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entita' dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorita' dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.
Art. 20
#Comma 1
Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo e' fissata al 1 gennaio 1973.
I rapporti finanziari derivanti dell'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalita' provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.
Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.
Le somme da detrarre ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.
Fino a quando non sara' emanato il decreto previsto dall'art. 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 21
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
Sono abrogati l'art. 1 e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.