Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, e' comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Art. 3
#Comma 1
I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale ((, nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.))