Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.