Le nomine a professore straordinario e ordinario, disposte dal Governo militare alleato nei confronti di persone che non trovavansi incluse in terne all'epoca valide, di vincitori di concorsi universitari espletati ai sensi degli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, si intendono conferite, entro i limiti di tempo di cui ai successivi articoli del presente decreto, a titolo di incarico delle funzioni di straordinario per le cattedre rispettivamente ricoperte. Ai predetti professori e' attribuita una retribuzione mensile, a carico dello Stato, pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale e degli assegni di qualsiasi natura, previsti per i professori straordinari.
I detti docenti partecipano alle adunanze del Corpo accademico nonche' dei Consigli dei professori delle rispettive Facolta', sempreche' non debbansi adottare deliberazioni concernenti i modi per provvedere a posti di ruolo vacanti ovvero la nomina ad ordinario di professori straordinari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta delle Facolta' interessate, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' autorizzato ad indire concorsi pubblici per le cattedre cui si trovano in atto assegnati i docenti di cui al precedente articolo.
((Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facolta' non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facolta', provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facolta' universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'art. 78, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)).
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti che in rapporto ai concorsi stessi sono attribuiti, ai docenti interessati, dal presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
((I docenti, di cui al precedente art. 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'art. 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio)).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei docenti, di cui al precedente art. 1, i quali risultino inclusi nella terna dei vincitori di concorsi indetti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto o che siano indetti, per altre universita', nel termine di cui all'art. 2.
Art. 4
#Comma 1
((I docenti, di cui al precedente art. 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei)).
Art. 5
#Comma 1
((I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato)).
Ai soli effetti giuridici, detta nomina ad ordinario e' riportata alla scadenza, del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato art. 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.
((Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sara' tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo)).
Art. 6
#Comma 1
Qualora la nomina a suo tempo conferita dal Governo militare alleato si riferisca ad insegnamento non compreso tra quelli previsti dal vigente ordinamento didattico, stabilisce il Ministro, su proposta della Facolta' interessata e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a quale disciplina prevista, dall'ordinamento medesimo l'insegnamento predetto sia da considerare equipollente, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.