L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, e' modificato come appresso:
Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche e' stabilita nella misura seguente:
L. 12 su linee fino a 3 chilometri;
L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;
L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. ((1))
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1