DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 20

Numero 96 Anno 2019 GU 28.08.2019 Codice 19G00107

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Art. 7

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Comma 2

All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la parola «compresi» e' sostituita dalle seguenti parole: «compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per».


Art. 9

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Comma 2

L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno).
- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonche' della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.».


Art. 11

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Art. 13

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Art. 14

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Comma 2

Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Misure di accompagnamento). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».


Art. 15

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Comma 2

All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.»
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».