DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista

Numero 38 Anno 2016 GU 14.03.2016 Codice 16G00046

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


Le autorita' competenti per le finalita' di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.


Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresi', la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente.


Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale.


Comma 2

Capo II - TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 5

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Comma 1

Competenza

Comma 2

Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.


Art. 6

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Comma 1

Condizioni di trasmissione

Comma 2

La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.


Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettivita'.


La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'.


La trasmissione e' disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.


Quando e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.


Art. 7

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero e' inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.


Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere inviato direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.


Il pubblico ministero ritira il certificato, purche' non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui e' intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna.
Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, puo' provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.


Del ritiro del certificato e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.


Art. 8

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu' tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.


L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si e' sottratta all'esecuzione o non ha piu' in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Puo', inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata e' stata sorvegliata all'estero.


Comma 3

Capo III - TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 9

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Comma 1

Competenza

Comma 2

La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, o li' ha manifestato la volonta' di trasferire la sua residenza legale e abituale.


Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di emissione.


Art. 10

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento

Comma 2

Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione alla autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.


Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento e' operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.


Art. 11

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Comma 1

Deroghe alla doppia punibilita'


In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.


Art. 12

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorita' competente di altro Stato membro.


La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.


Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza e' emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni.


La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.


La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.


In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.


La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne l'autorita' competente dello Stato di emissione.


Art. 13

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Comma 1

Motivi di rifiuto del riconoscimento

Comma 2

Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.


Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello puo' decidere, d'accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della liberta' personale. In tali ipotesi la corte di appello e' tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto, l'autorita' competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di uno o piu' decisioni di cui all'articolo 14, comma 3.


Art. 14

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.


Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.


La corte di appello e' competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorita' competente dello Stato di emissione.


Art. 15

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Comma 1

Cessazione della competenza sull'esecuzione
dell'autorita' giudiziaria italiana


Qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza legale e abituale nello Stato italiano, il procuratore generale presso la corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.


Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la corte di appello puo' decidere, su richiesta del procuratore generale, senza formalita', di rimettere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.


Art. 16

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Comma 1

Spese

Comma 2

Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.


Comma 3

Capo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 18

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Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.