Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, esercitera' tutti i poteri e le facolta' che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi.
I poteri e le facolta' di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948.
Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporra' e promuovera' gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.