DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)

Numero 141 Anno 2016 GU 25.07.2016 Codice 16G00153

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141

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Testo vigente

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Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Comma 2

All'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, la parola «individuali» e' sostituita con le parole: «di fornitura»;
c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei contatori» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;
d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole: «L'esercente l'attivita' di misura». Conseguentemente la parola «individuali» e' sostituita dalle seguenti: «di fornitura» e la parola «soggetta» e' sostituita dalla seguente: «soggetto»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unita' immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non e' tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi.»;
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.».


Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 14

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.