DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di catasto e libro fondiario.

Numero 29 Anno 2008 GU 21.02.2008 Codice 008G0048

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;29

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di cui all'articolo 2, sono allocate con legge regionale tra gli enti locali, salve quelle esercitate direttamente dalla Regione in quanto strettamente necessarie alle esigenze di adeguatezza e unitarieta'.


Art. 2

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Comma 1

Alle riunioni del Comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse del Friuli-Venezia Giulia, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati.


La Regione e' delegata a stabilire, in conformita' ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e li riscuote.
Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, in relazione alle funzioni esercitate dagli enti locali, li ripartisce fra questi ultimi.


Art. 3

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Comma 1

L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo e' effettuata con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione, nel rispetto delle previsioni statutarie, non possono essere di entita' inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse e' determinato al netto dei tributi speciali introitati nel medesimo esercizio.


L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, continuando a introitare, fino a tale data, i tributi di cui all'art. 2, comma 3.


A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, e' comandato per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, nel numero individuato nell'intesa di cui al comma 1. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere previste, anche per fasi temporanee successive, modalita' diverse di utilizzo del personale.
Alla Regione sono date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.


Art. 4

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Comma 1

Al fine di valutare l'impatto organizzativo e gestionale e il rapporto costi-benefici derivanti dall'eventuale processo di estensione del sistema tavolare di pubblicita' immobiliare all'intero territorio regionale, la Regione e' autorizzata ad individuare un comune, o un ambito non superiore a tre comuni, presso il quale procedere, in via sperimentale e senza alcun effetto giuridico, all'impianto dei libri fondiari.


Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, lo Stato e la Regione ne valutano congiuntamente gli esiti.


Gli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al comma 1 sono totalmente a carico della Regione.