DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061)

Numero 36 Anno 2018 GU 24.04.2018 Codice 18G00061

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Art. 3

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Comma 1

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Art. 4

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Comma 1

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 5

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Comma 1

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Art. 6

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Comma 1

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Art. 7

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Comma 1

Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto speciale


Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilita'

Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».


Art. 8

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Comma 1

Truffa

Art. 9

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Comma 1

Frode informatica

Art. 10

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Comma 1

Appropriazione indebita

Art. 11

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Comma 1

Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto speciale


Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilita'

Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia
di perseguibilita' a querela


Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.


Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.


Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.