DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di trasporto ferroviario. (10G0216)

Numero 194 Anno 2010 GU 24.11.2010 Codice 010G0216

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;194

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del trasferimento

Comma 2

Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.


La Regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi del presente decreto, puo' avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni e compiti assunti in materia di trasporto ferroviario

Comma 2

Sono attribuiti alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insista su territorio regionale.


Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione sono individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi di cui al comma 1, almeno pari a quello delle regioni viciniori. Tra le risorse finanziarie dovranno essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.


All'attuazione dei relativi conferimenti, ivi compresi quelli per l'esercizio delle funzioni trasferite, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla data dell'Accordo di programma di cui al comma 2.


Relativamente ai servizi di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, e comunque successivamente alla stipula degli Accordi di programma di cui ai commi 7 e 8 e all'effettiva attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, la Regione subentra allo Stato nel rapporto con l'Impresa ferroviaria e stipula con quest'ultima il relativo Contratto di servizio. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con l'Impresa ferroviaria nel periodo antecedente al predetto subentro o, comunque, alle stesse conseguenti.


Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti pubblici di servizi, la scelta del gestore del servizio avviene mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica.


Il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare le esigenze di mobilita' dell'utenza, cosi' come individuate al comma 1.


La Regione, l'Impresa ferroviaria e il Gestore dell'infrastruttura stipulano specifici accordi di programma disciplinanti gli interventi da attivare, ivi incluso il rinnovo del parco rotabile, per garantire l'adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei servizi ferroviari trasferiti, nonche' gli oneri necessari alla loro realizzazione.


Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria all'Impresa ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima insistente sul territorio della Regione, si tiene conto degli oneri assunti dalla Regione, ai sensi dei commi 7 e 8, per il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi.


Art. 3

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Comma 1

Trasferimento delle infrastrutture ricadenti sul territorio regionale

Comma 2

La Regione puo' richiedere il trasferimento ad essa dei beni, degli impianti e delle infrastrutture delle tratte ferroviarie ricadenti sul territorio regionale non ritenute di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale, previa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro gestione, nonche' dei beni gia' appartenenti a detta categoria non utilizzati per l'esercizio ferroviario, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento di dismissione dei beni.


I beni oggetto di trasferimento di cui al comma 1 sono individuati mediante Accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gestore dell'infrastruttura e la Regione. Il trasferimento dal patrimonio del Gestore dell'infrastruttura a quello della Regione e' effettuato a titolo gratuito.


Dalla data di decorrenza dell'efficacia dell'accordo di Programma di cui al comma 2, la Regione subentra nei rapporti contrattuali esistenti tra il Ministero competente e il Gestore dell'infrastruttura, mentre dalla data della relativa consegna essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.


Restano in capo al Gestore dell'infrastruttura gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni e quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.


Art. 4

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Comma 1

Sicurezza del trasporto ferroviario

Comma 2

Per le tratte ricadenti nel territorio regionale adibite unicamente a servizi passeggeri in ambito regionale, locale, urbano e suburbano e funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sicurezza, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE.