La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni".
Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto".
Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' soppresso.
Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione".
Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati".