Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita', nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Universita'. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Universita' le disposizioni previste a livello statale.
La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa e' determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Universita' per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione e' limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Universita' statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.