DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi. (11G0182)

Numero 142 Anno 2011 GU 23.08.2011 Codice 011G0182

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Funzioni delegate alla Provincia

Comma 2

Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita', nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.


In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Universita'. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Universita' le disposizioni previste a livello statale.


La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.


Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa e' determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Universita' per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione e' limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Universita' statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni riguardanti l'Universita'

Comma 2

Per il controllo di legittimita' sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. ((Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attivita' di vigilanza della Provincia e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.)) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 4

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Comma 1

Approvazione del nuovo Statuto dell'Universita'

Comma 2

I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
Nell'ambito della Commissione e' attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a cio' designato dal Consiglio medesimo, e' invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilita' internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.


La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di Amministrazione, delle Facolta', dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti nonche' del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresi' ai predetti soggetti e strutture la possibilita' di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.


Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.


Lo Statuto e' predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed e' adottato, in conformita' alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. l68, sentito il Ministero competente in materia di universita', che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo puo' essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.


Lo Statuto prevede altresi' le norme transitorie per la sua prima attuazione.


Art. 5

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Comma 1

Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale

Comma 2

l. L'Universita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:
a) al sistema delle relazioni tra le universita' italiane ed europee, secondo quanto previsto per le universita' statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;
b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita' e dei risultati;
2. I docenti e i ricercatori dell'Universita' partecipano, in condizioni di parita', con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita' con gli altri Atenei italiani, l'Universita' puo' concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita' dei docenti.
3. L'Universita' partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati dell'Universita' e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.


Art. 6

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Comma 1

Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'Universita'

Comma 2

Ai professori e ai ricercatori dell'Universita', fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneita' e alla mobilita' tra universita', in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonche' i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonche' dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.


I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da universita' estere, nonche' di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.


Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori e' definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. E' altresi' prevista la possibilita' di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Universita' degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.


Per le finalita' di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres).
Analoghi strumenti e criteri sono altresi' previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.


I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresi', le modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.


I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma l lettere a) e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attivita' di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalita' di reclutamento e i requisiti richiesti, nonche' i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalita' per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilita' tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Universita' e Ministero.


Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresi' la durata e modalita' di rinnovo.


Art. 7

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Comma 1

Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Universita'

Comma 2

Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).


Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresi' la durata e le modalita' di rinnovo.


Art. 8

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Comma 1

Norme in materia di diritto allo studio

Comma 2

La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.


Sono riservate allo Statuto dell'Universita' e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle universita' in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale puo' altresi' delegare all'Universita' funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi.


I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresi' l'attivita' di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.