DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 252/2001 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio

Numero 252 Anno 2001 GU 03.07.2001 Codice 001G0309

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;252

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di funzioni e compiti

Comma 2

Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' i compiti di controllo di conformita' alla disciplina di settore di prodotti, di attivita' commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.


Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.


Art. 2

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Comma 1

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

Comma 2

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.


Art. 3

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Comma 1

Trasferimento del personale

Comma 2

Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso isoppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.


Al personale trasferito e' garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.


Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.


Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.


Art. 4

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Comma 1

Decorrenza e norma di rinvio

Comma 2

Gli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001.


Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.