DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonche' abrogazione della direttiva 94/56/CE. (13G00056)

Numero 18 Anno 2013 GU 26.02.2013 Codice 13G00056

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-14;18

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, di seguito denominato: «regolamento».


Art. 2

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Comma 1

Destinatari

Comma 2

I soggetti chiamati a rispondere per le violazioni sanzionate dal presente decreto si identificano nelle «persone coinvolte» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni

Comma 2

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito denominata: «Agenzia», e' l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste dall'articolo 4 e' disciplinato con delibera del Collegio dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento e' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell'Agenzia.


Art. 4

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Comma 1

Violazioni e sanzioni amministrative

Comma 2

Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera d), a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite ovvero previa autorizzazione dell'autorita' responsabile del luogo dell'incidente, con la consultazione, ove possibile, dell'Agenzia.


Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, l'obbligo di segnalazione puo' essere assolto dall'organizzazione medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito internet.


Art. 5

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Comma 1

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 4, mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 6

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Comma 1

Versamento dei proventi

Comma 2

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.


Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


L'Agenzia provvede all'adempimento dei compiti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.