L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Personale). - 1. Per consentire la continuita' nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; e' fatta salva la facolta' del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il personale dell'Agenzia, non piu' necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, e' trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. E' fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia puo' conferire incarichi dingenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unita'.
6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, e' effettuato a partire dalla data 1o gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.
I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso gli enti di provenienza, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.".