I privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del decennio 1933-1942 possono essere esercitati fino al 31 dicembre 1949.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le patenti di collettore e di ufficiale esattoriale, rilasciate ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, restano valide fino al 30 giugno 1948.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.