Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale dei 10% sulle percentuali medesime, continuano ad avere effetto fino al 1 luglio 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.