La determinazione dell'ammontare dell'entrata prevista dall'art. 8, primo comma, lettere a) e d), dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, spettante alla regione per il periodo 1 gennaio 1983-31 marzo 1993, e' effettuata, d'intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, prendendo a riferimento il gettito spettante per l'anno 1994.
La somma cosi' determinata verra' corrisposta dal Ministero del tesoro negli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 in ragione di un terzo per ciascun anno.