DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 69/2006 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Numero 69 Anno 2006 GU 06.03.2006 Codice 006G0079

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento».


Art. 2

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Comma 1

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

Comma 2

L'E.N.A.C. e' l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.


Art. 3

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Comma 1

Negato imbarco

Comma 2

Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.


Art. 4

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Comma 1

Cancellazione del volo

Comma 2

Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.


Art. 5

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Comma 1

Ritardo

Comma 2

Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.


Art. 6

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Comma 1

Sistemazione in classe superiore o inferiore

Comma 2

Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 10 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.


Art. 7

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Comma 1

Precedenza ed assistenza alle persone con mobilita' ridotta ed ai bambini non accompagnati

Comma 2

Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.


Art. 8

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Comma 1

Obbligo d'informazione

Comma 2

Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.


Art. 9

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Comma 1

Attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di attribuzione, anche all'E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 2, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.