Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Norme transitorie
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Norma finanziaria
Comma 2
Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa.
Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n. 1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.