DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alterna

Numero 36 Anno 2016 GU 11.03.2016 Codice 16G00044

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e giusto processo.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


Le autorita' competenti per le finalita' di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.


Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresi', la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente.


Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.


Comma 2

Capo II - Trasmissione all'estero

Art. 5

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Comma 1

Competenza

Comma 2

Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volonta' di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.


Art. 6

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Comma 1

Condizioni di trasmissione

Comma 2

La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione.


Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, ove si da' attestazione del consenso dell'interessato e, quando e' richiesto, del consenso dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione.


La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'.


Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa alla autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.


Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.


Art. 7

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero e' inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia, che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.


Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere inviato direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.


Il pubblico ministero puo' ritirare il certificato, purche' non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e questi sono superiori a quelli delle corrispondenti misure previste dalla legge italiana. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, puo' provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato.


Del ritiro del certificato e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.


In caso di mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della giustizia, quando ne e' direttamente informato, ne da' comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.


Art. 8

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione da' notizia dell'avvenuto riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.


Spetta all'autorita' giudiziaria italiana la competenza a decidere in ordine alla proroga, alla revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.


Comma 3

Capo III - Trasmissione dall'estero

Art. 9

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Comma 1

Competenza

Comma 2

La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza di una decisione sulle misure cautelari adottata in altro Stato membro dell'Unione appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha manifestato la volonta' di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari.


Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di emissione.


Art. 10

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento

Comma 2

Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione all'autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.


Art. 11

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Comma 1

Deroghe alla doppia punibilita'


In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.


Art. 12

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Comma 1

Procedimento e decisione di riconoscimento

Comma 2

Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorita' competente di un altro Stato membro.


La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.


La corte di appello decide senza formalita' sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati.


La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello e' trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione.


Contro la decisione della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.


In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.


Se, per circostanze eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni.


La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorita' competenti dello Stato di emissione.


Art. 13

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Comma 1

Motivi di rifiuto del riconoscimento

Comma 2

Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.


Art. 14

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari e' disciplinata secondo la legge italiana.


Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.


Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.


Art. 16

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Comma 1

Spese

Comma 2

Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizione imposti con la decisione sulle misure cautelari.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 18

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Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.