All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127
Comma 2