DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 47/2010 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che

Numero 47 Anno 2010 GU 31.03.2010 Codice 010G0069

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;47

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunita', di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189

Comma 2

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» e' inserita la seguente: «, esportare».


All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.