Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunita', di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189
Comma 2
All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» e' inserita la seguente: «, esportare».
All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.