Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' sostituito dal seguente:
«2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 434.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizione transitoria
Comma 2
I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni per un periodo di cinque anni.
Il periodo quinquennale di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Gli articoli 12, commi 11 e 12, secondo e terzo periodo, 27 e 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono abrogati.