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L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalita' di cui al comma 3.
Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente))