DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 386/1998 - Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Numero 386 Anno 1998 GU 06.11.1998 Codice 098G0436

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-13;386

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta.


Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovra' tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.


L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.


Art. 2

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