DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (21G00006)

Numero 187 Anno 2020 GU 25.01.2021 Codice 21G00006

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-12-30;187

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Comma 2

All'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».


L'articolo 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. Le attivita' di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. Le attivita' di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.».


All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, lettera e), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e) e f)».


All'articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.».


All'articolo 113 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 e' abrogato.


All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:
a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacita' personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.».


All'articolo 121-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo».


All'articolo 121-septies, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «le informazioni di cui ai commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui al comma 4».


All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «la nota informativa» sono sostituite dalle seguenti: «il documento informativo».


All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 e' abrogato.


All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, le parole «Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono».


Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono inserite le seguenti parole:
«Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali».


Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole:
«Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali», sono soppresse.


All'articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183», e le parole «quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'» sono soppresse.


All'articolo 324-novies del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,».


All'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile e' compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.».


All'articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 4, le parole «, fatto salvo quanto previsto al comma 1,» sono soppresse e, alla lettera a), dopo le parole «mercati finanziari» e' inserita la seguente: «non».


All'articolo 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies e' tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.».


All'articolo 344-decies del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) non applica l'articolo 344-novies;».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Comma 2

All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».


Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.».


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.