DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Numero 196 Anno 2000 GU 18.07.2000 Codice 000G0245

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)).


Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalita' previste dai rispettivi statuti. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.