Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, e' sostituito dal seguente:
"E istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto:
a) cacao in grani non torrefatto; bucce e
pellicole di cacao........................... L. 20.000
b) cacao in grani torrefatto, non
decorticato.................................. L. 22.000
c) cacao torrefatto, decorticato,
infranto, in pasta o in polvere; e burro di
cacao........................................ L. 25.000".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, e' aggiunto il seguente comma:
"Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffe', osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri".
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Alla tariffa generale dei dazi doganali e al repertorio per la sua applicazione, sono apportate le modificazioni e aggiunte risultanti, rispettivamente, dagli annessi allegati A e B che formano parte integrante del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.