La spesa autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 232, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947 e' aumentata di L. 700.000.000.
Detta maggiore somma verra' iscritta nella pane straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per le spese previste nel presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, numero 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, fino alla concorrenza di lire 50.000.000.