E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1920, n. 597, in conformita' dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).
Art. 3
#Comma 1
L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 2).