DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizio

Numero 137 Anno 1998 GU 11.05.1998 Codice 098G0194

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "di un'attivita'" sono inserite le seguenti: "autonomamente organizzata".


All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "Soggetti passivi dell'imposta" sono aggiunte le seguenti: "coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta".


Art. 4

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Comma 1

All'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonchedelle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.".


Art. 8

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Comma 1

Nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata all'estero o da soggetti non residenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".


Art. 9

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Comma 1

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonche' dei compensi costituenti redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.".


Art. 12

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Art. 15

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Comma 1

Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.".