Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;
Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare l'articolo 47;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 36-bis;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Comma 2
1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina legislativa statale vigente»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente può essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un'università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Cartabia, Ministro della giustizia
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Cartabia, Ministro della giustizia
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia