All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Comma 2