DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

Numero 356 Anno 1990 GU 03.12.1990 Codice 090G0390

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

Art. 1

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Comma 1

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

Comma 2

Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, ((. . .)).


Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Progetto

Comma 2

Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca d'Italia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalita' e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalita' perseguite e quanto richiesto dal successivo art. 10, comma 1.


Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalita' giuridica puo' prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine, che le societa' bancarie risultanti continuino ad esercitare le attivita' svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attivita' connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca d'Italia.


Il progetto e' deliberato dall'organo dell'ente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validita' delle relative deliberazioni.


La Banca d'Italia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni all'occorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.


La Banca d'Italia da' notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui e' in corso di svolgimento l'istruttoria o l'attuazione.


Art. 3

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Comma 1

Approvazione del progetto

Comma 2

Il progetto e' approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
L'approvazione e' subordinata all'accertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilita', dell'efficienza, della funzionalita', dell'adeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche l'economia nel ricorso ad una pluralita' di soggetti giuridici. L'approvazione del progetto puo' essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali l'ente delibera con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dell'esercizio dell'attivita' bancaria da parte dell'ente che effettua l'operazione.


Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dall'ente al progetto originario.


Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca d'Italia o di altre autorita'. Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e quelli attribuiti alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.


I progetti ai quali partecipino enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dell'approvazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.


Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca d'Italia ai soli fini della verifica di conformita' al progetto. La conformita' si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia non si sia pronunciata in senso contrario.


Art. 4

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Comma 1

Trasformazioni

Comma 2

Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa possono trasformarsi in societa' per azioni bancarie.


La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per l'atto costitutivo delle societa' per azioni. Lo statuto della societa' e' parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.


La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una societa' di revisione quando l'ente abbia emesso titoli quotati.


L'esistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Non si applica l'art. 2343 del codice civile.


Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente alla relazione di stima di cui al comma precedente, e' depositata, a cura del notaio o degli amministratori dell'ente, per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330- bis del codice civile.


Art. 5

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Comma 1

Fusioni

Comma 2

Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, con fondo di dotazione a composizione associativa possono effettuare, tra loro ovvero con societa' bancarie, fusioni dalle quali - sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti - risultino societa' per azioni bancarie.


La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli enti con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, e dalle societa' bancarie secondo la disciplina generale delle societa' per azioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Lo statuto della societa' risultante dalla fusione si considera parte integrante di ciascuna deliberazione e deve essere a queste allegato.


La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, e determinare il patrimonio netto iniziale della societa' risultante dalla fusione a norma dell'art. 4, commi 3, 4 e 5.


Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, le deliberazioni sono depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile, nonche' quelle degli articoli 2503 e 2504 del codice civile. L'atto di fusione deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dall'ultimo dei decreti con cui il tribunale ordina la iscrizione delle delibere nel registro delle imprese.


Per le operazioni ricomprese nel progetto approvato ai sensi dell'art. 3 il termine di cui all'art. 2503, comma 1, del codice civile e' ridotto a quindici giorni.


Art. 6

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Comma 1

Conferimenti

Comma 2

Per l'attuazione delle operazioni di cui all'art. 1, i conferimenti dell'azienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 1, in societa' per azioni, di nuova costituzione o gia' esistenti, bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti devono essere deliberati con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3. In caso di conferimento a societa' di nuova costituzione, lo statuto di quest'ultima si considera parte integrante della deliberazione e deve essere ad essa allegato.


La costituzione di societa' per azioni puo' avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle societa' per azioni e di quanto previsto dal presente decreto. In tal caso alla deliberazione di conferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5.


Negli altri casi, la stima deve essere redatta ai sensi dell'art. 2343, comma 1, del codice civile da un collegio di tre esperti in materia bancaria nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti.


In caso di conferimenti da parte di piu' enti ad una medesima societa' ovvero di conferimenti da parte di un ente a piu' societa' ovvero di conferimenti da parte di piu' enti a medesime societa', il tribunale nomina un unico collegio. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del capoluogo di regione; quando concorrano competenze territoriali di tribunali di piu' regioni provvede il presidente del tribunale di Roma. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.


L'atto costitutivo della societa' conferitaria, ovvero la delibera di aumento di capitale in caso di conferimento a societa' gia' esistente, deve comunque contenere la determinazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e la relazione del collegio di cui al comma precedente che attesta l'esistenza di tale patrimonio netto. Non si applica l'art. 2343, commi 3 e 4, del codice civile.


Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, l'atto costitutivo ovvero la deliberazione di aumento di capitale della societa' conferitaria sono depositati a cura del notaio o degli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale della societa' conferitaria, insieme alla deliberazione dell'ente conferente con i relativi allegati. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330- bis del codice civile e, in caso di conferimento in societa' gia' esistenti, le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile.


In caso di conferimenti tra loro collegati ai sensi del comma 4, la competenza ad ordinare la iscrizione nel registro delle imprese spetta al tribunale il cui presidente ha nominato gli esperti. Il tribunale puo' ordinare l'iscrizione con unico decreto.


Art. 7

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Comma 1

Costituzione di piu' societa' con un medesimo atto

Comma 2

Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una societa' per azioni controllante e una o piu' societa' per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle societa' controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalita' previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della societa' controllante, la quale si considera societa' conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.


Comma 3

TITOLO II - CONVERSIONE DEI TITOLI

Art. 8

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Comma 1

Modalita'

Comma 2

I titoli di partecipazione al capitale emessi dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono essere convertiti, nel rispetto della parita' di condizioni tra soci, in azioni di una o piu' societa' per azioni risultanti dalle operazioni di cui al medesimo art. 1 secondo quanto previsto dai progetti di cui all'art.


2. Le quote di partecipazione sono convertite in azioni ordinarie; le quote di risparmio in azioni di risparmio; le quote di risparmio partecipativo in azioni ordinarie, salva la facolta' degli interessati di optare per la conversione, anche parziale, in azioni di risparmio.


Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai titoli di partecipazione al capitale degli enti con fondo di dotazione a composizione associativa limitatamente alle quote di risparmio.


Art. 9

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Comma 1

Azioni di risparmio

Comma 2

Ai fini della conversione le societa' bancarie e le societa' finanziarie capogruppo del gruppo creditizio, risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, ancorche' non quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216. Una successiva conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio risultanti puo' essere deliberata dall'assemblea straordinaria delle societa'.
Le societa' non potranno successivamente emettere altre azioni di risparmio in deroga al suddetto art. 14.


Art. 10

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Comma 1

Approvazione del concambio

Comma 2

Il progetto di cui all'art. 2 deve indicare i termini e le condizioni dell'operazione di conversione ovvero le modalita' per stabilirli.


Una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto, la congruita' del rapporto di cambio.


I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.


Comma 3

TITOLO III - ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Art. 12

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Art. 13

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Art. 14

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Art. 15

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Comma 2

TITOLO IV - SOCIETA' BANCARIE

Art. 16

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Comma 1

Rapporti giuridici preesistenti

Comma 2

Le societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.


I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validita' e il loro grado a favore delle societa' bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle societa' bancarie puo' contenere la denominazione degli enti originari.


Art. 17

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Comma 1

Attivita'

Comma 2

Alle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari.


Tali societa' possono continuare ad esercitare, in conformita' del progetto approvato ai sensi dell'art. 3, le attivita' che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformita' della relativa disciplina. Le attivita' che ciascuna societa' bancaria puo' esercitare devono essere indicate negli statuti.


Art. 18

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Comma 2

TITOLO V - DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

Art. 19

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 332 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 1994, N. 474 ))


Art. 20

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 332 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 1994, N. 474 ))


Art. 21

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 332 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 1994, N. 474 ))


Art. 22

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Comma 2

TITOLO VI - ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Art. 23

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 ))


Comma 2

TITOLO VII - DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))

Art. 24

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 25

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 26

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 27

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 28

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 29

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 30

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 31

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 32

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 33

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 34

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 35

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 36

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 37

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 38

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 39

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 40

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 41

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 42

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))


Art. 43

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))