Agli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati, e' esteso il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa, gia' ammesso per le elezioni del Senato della Repubblica dall'art. 31 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.