Il comune di Falconara Marittima, aggregato a quello di Ancona e a quello di Chiaravalle col regio decreto 15 aprile 1928, n. 882, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il nuovo organico del comune di Falconara Marittima e quelli dei commi di Ancona di Chiaravalle, saranno stabiliti al Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1923, n. 882.
Al personale gia' in servizio preso i comuni di Ancona e di Chiaravalle, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 95. - FRASCA