DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 72/1948 - Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco.

Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco.

Numero 72 Anno 1948 GU 28.02.1948 Codice 048U0072

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;72

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco solo apportate le seguenti modificazioni:


- L'art. 1, gia' modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e' ulteriormente modificato come appresso:
"La tassa di bolli sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, e' stabilita nella misura seguente:
a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: tassa L. 100 per ogni mazzo;
b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte tassa L. 260 per ogni mazzo.
Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle ligure, nonche' quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli a ai lati delle ligure.
Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa".


- I comma primo e secondo dell'art. 5 gia' modificato dall'art. 1 seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 314, sono sostituiti con i seguenti:
"I bolli da L. 100 e L. 200 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato circondata dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 100 e L. 200.
Il bollo da L. 100 e' circolare e quello da L. 200 ottagonale; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia".


Art. 2

#

Comma 1

null

Comma 2

In ogni caso il complemento della tassa deve essere effettuato prima della distribuzione o della vendita o dell'uso nei pubblici esercizi dei mazzi di carte.


Art. 3

#

Comma 1

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria hanno facolta' di accedere in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonche' nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento della tassa dovuta.
La mancata applicazione delle marche complementari e' punita con la multa da, L. 4000 a L. 10.000 e l'inosservanza delle disposizioni prescritte per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 5000.


Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.