Nei confronti del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, riassunto ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, o del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 41, o del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1121, o del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, nonche' nei confronti del personale salariato riassunto ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159, il rapporto d'impiego si considera come non mai interrotto.
Non e' pero' dovuta alcuna retribuzione per il periodo in cui non ebbe luogo la prestazione del servizio, per una delle cause indicate nelle predette disposizioni legislative. Le somme eventualmente gia' corrisposte a titolo di retribuzione per il suindicato periodo non saranno recuperate.
L'indennita' di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego.
Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche a coloro che siano stati riassunti prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi indicati nel primo comma, qualora ricorrano le condizioni previste nei detti decreti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.