DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 319/2000 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

Numero 319 Anno 2000 GU 06.11.2000 Codice 000G0372

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-06;319

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformita' alle norme di cui al presente decreto.
2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attivita' di vigilanza.".


Art. 2

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Comma 1

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:
a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.".


Art. 3

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Comma 1

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".


Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "degli enti e delle aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "delle banche".


Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "detti enti ed aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "dette banche".


Al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".