DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 559/1948 - Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Numero 559 Anno 1948 GU 01.06.1948 Codice 048U0559

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;559

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimettera' volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte indennita' previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento piu' favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilita' dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.


Art. 2

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Comma 1

Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovra':
1) provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;
2) licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonche' modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio.
Al personale che verra' dimesso saranno corrisposte le indennita' previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento piu' favorevole stabilito all'atto della assunzione.
Il personale che sara' trattenuto in servizio sara' considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non dara' diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all'art. 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.


Art. 3

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Comma 1

Le attribuzioni di cui al precedente articolo dovranno estere esercitate entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Pure entro tale periodo dovra' essere approvato il regolamento organico del personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.