DECRETO LEGISLATIVO

Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217)

Numero 203 Anno 2017 GU 28.12.2017 Codice 17G00217

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.


Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. ((Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social)).


Art. 2

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Comma 1

Classificazione delle opere cinematografiche

Comma 2

La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.


Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.


Art. 3

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Comma 1

Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

Comma 2

Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», e' istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione.
La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.


La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.


Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.


Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza ((...)), nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di, animali ((anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)).


Art. 4

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Comma 1

Procedimento di verifica della classificazione

Comma 2

In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo


2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla DG Cinema per la verifica da parte della Commissione. Le modalita' di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonche' i casi di eventuale riduzione del temine di cui al primo periodo per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.


La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione, visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema.


Entro venti giorni dalla data di ricezione dell'opera, la DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale e' tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo puo' far uscire l'opera nelle sale cinematografiche.


Avverso il parere di cui al comma 3 e' possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni, due sottocommissioni diverse da quella che ha gia' verificato la classificazione dell'opera provvedono al riesame, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento della Commissione. In caso di riesame, i termini per il ricorso giurisdizionale avverso l'esito della verifica della classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere.


I soggetti di cui al comma 1 possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione, prima della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.


Art. 5

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Comma 1

Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici

Comma 2

Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformita' all'originale.


Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, e' assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessita' di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.


Art. 6

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Comma 1

Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera

Comma 2

Per la classificazione di pubblicita' e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.


Gli operatori nel settore cinematografico qualificano le opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, senza necessita' di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.


Art. 7

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Comma 1

Obblighi di pubblicita'


La classificazione assegnata a un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata e' tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicita' o comunicazione, anche on-line.


Al fine di consentire una piu' agevole comprensione della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione e' accompagnata da una o piu' icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema, da adottare, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione.


Qualsiasi eventuale cambio di classificazione dell'opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, e' immediatamente reso noto al pubblico, nelle forme di cui al presente articolo.


Art. 8

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Comma 1

Obblighi per gli esercenti cinematografici

Comma 2

Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilita' genitoriale.


E' vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.


Art. 9

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Comma 1

Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni

Comma 2

Nei casi di maggiore gravita' o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni.


Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.


Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 e' trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.


Art. 10

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Comma 1

Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi

Comma 2

Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.


Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.


Art. 12

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 13

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni finali