I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra, spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La disposizione del decreto legislativo 21 luglio 1947, n. 800, e' sostituita dalla seguente:
"Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:
n. 2-bis - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;
n. 3-bis - gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
n. 6-bis - i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
n. 7-bis - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.