L'efficacia delle disposizioni appresso indicate e delle relative norme regolamentari contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e' prorogata fino al 31 dicembre 1951:
1) art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda le importazioni in franchigia di tutti i materiali e oggetti di dotazioni o di ricambio occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori pontati e dei pontoni di sollevamento nazionali, nonche' per tutti i macchinari finiti o parti staccate di essi da sistemarsi su navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento nazionali;
2) art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 4 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, e dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, limitatamente al beneficio della importazione in franchigia;
3) art. 11 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo stesso;
4) decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 77, recante agevolazioni fiscali nei riguardi dell'industria delle costruzioni navali, per quanto riguarda i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione navali per conto di nazionali, nonche' per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri;
5) art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda i pagamenti per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1951, relativi alle costruzioni, riparazioni, modificazioni, trasformazioni navali per conto di nazionali e per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 55 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, per l'esecuzione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e' modificato come segue;
"Nel caso affermativo qualora: a) i materiali ed oggetti provengano da demolizione navale avvenuta in Italia, ovvero: b) ricorrano urgenti ed assolute necessita' ed il valore dei materiali ed oggetti da collocarsi a bordo, durante la sosta della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale o della nave estera, non superi, per ciascuna specie, l'ammontare di L. 150.000, ovvero di 250.000, ovvero di 500.000, ovvero di 1.250.000, secondo che, rispettivamente, si tratti di navi di stazza lorda, inferiore ed uguale a 500 tonnellate, ovvero di navi di stazza lorda compresa fra 500 tonnellate (escluse) e 2000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda comprese fra 2000 tonnellate (escluse) e 10.000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, la Capitaneria di porto potra' senz'altro trasmettere la domanda munita del proprio nulla osta all'imbarco, alla dogana competente, dando dell'avvenuta concessione notizia al Ministero della marina mercantile".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.