Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al codice penale
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. (5) ((7))
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico.
Comma 2
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.
Art. 8
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 9
#Comma 1
Disposizione transitoria)
Comma 2
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il ((31 agosto 2020)).
La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal ((1° settembre 2020)).