All'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1